Statuto

TITOLO l – DENOMINAZIONE. SEDE DURATA E SCOPI

ART. I 
DENOMINAZIONE

E’ costituito ai sensi degli artt. da 2602 a 2615 c.c. e dell’art. 14 della Legge 21/12/99 n. 526 un Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dell’asparago I.G.P. di Badoere, denominato “CONSORZIO DELL’ASPARAGO DI BADOERE”.

ART. 2
SEDE E DURATA

Il Consorzio ha sede legale in Badoere di Morgano (TV), presso il Municipio in Piazza Indipendenza. Qualora venissero a determinarsi i presupposti, potranno essere istituiti uffici distaccati nella zona di produzione e, se necessario, potranno altresì essere costituite rappresentanze in altre località italiane e straniere.
La durata è stabilita in anni 30 e potrà essere prorogata ai sensi di legge e di Statuto.

ART. 3
SCOPI DEL CONSORZIO

Il Consorzio non ha scopi di lucro. Scopi del Consorzio sono:
• Ottenere il riconoscimento dal MIPAAF;
• Vigilare sulla produzione e il commercio dell’asparago di Badoere I.G.P. e tutelarlo contro ogni abuso.
• Salvaguardare la tipicità e le caratteristiche peculiari del prodotto previste dal Disciplinare di Produzione.
• Vigilare sull’uso dei marchi, sigilli, timbri, contrassegni relativi alla denominazione I.G.P. asparago di Badoere, impedire e reprimere ogni uso illecito o irregolare dei medesimi, così come ogni atto di sleale concorrenza inerente la produzione ed il commercio dell’asparago di Badoere I.G.P., assumendo all’uopo in Italia e all’estero ogni opportuna iniziativa, in qualunque sede, anche giudiziaria, con facoltà di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti a tali atti e all’abuso dell’indicazione geografica, anche per conto dei consorziati;
• Promuovere e diffondere il consumo e la conoscenza dell’ asparago di Badoere I.G.P. in Italia e all’estero ed assicurarne la valorizzazione commerciale;
-Assistere i consorziati al fine di agevolare e migliorare la produzione e la commercializzazione in Italia e all’estero dell’asparago di Badoere I.G.P. anche attraverso corsi di formazione;
• Gestire il proprio marchio consortile, concedendolo in uso a quanti aventi diritto secondo modalità eventualmente regolate da apposito Regolamento.
In particolare il Consorzio:
a) Può avanzare proposte di modifica del disciplinare di produzione dell’asparago di Badoere I.G.P.
b) Collabora col MIPAAF alla vigilanza, tutela e salvaguardia della I.G.P. a mezzo agenti vigilatori secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art 14 della Legge 526/99;
c) Collabora con l’U.E., lo Stato italiano, Regioni, Enti pubblici e privati, e con l’Organismo di Controllo della I.G.P. per la sua migliore valorizzazione e tutela mettendo a disposizione la propria organizzazione
d) Può promuovere, organizzare e partecipare ad iniziative di qualsiasi tipo intese a valorizzare l’asparago di Badoere I.G.P. e ad accrescerne la risonanza in Italia e all’estero, aderendo eventualmente ad organizzazioni aventi scopi analoghi o complementari ed il cui conseguimento sia comunque ritenuto utile alle finalità del Consorzio. A tal fine il Consorzio potrà assumere qualsiasi iniziativa (anche editoriale) nel campo pubblicitario e promozionale tesa a realizzare direttamente in capo ai consorziati le utilità attese.
e) Può organizzare, promuovere, e sponsorizzare convegni, incontri e manifestazioni a carattere scientifico e divulgativo del prodotto ed altresì finanziare ricerche scientifiche nel campo alimentare purché attinenti l’oggetto, effettuate da organismi pubblici e/o privati.
f) Può assumere qualsiasi iniziativa e svolgere qualsiasi attività utile per il conseguimento degli scopi indicati o aventi comunque con essi attinenza.

TITOLO II – ZONA DI PRODUZIONE

ART. 4
ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione dell’asparago di Badoere I.G.P. è quella specificata e geograficamente delimitata dall’art. 4 del disciplinare di produzione.

TITOLO III – CONSORZIATI

ART. 5
SOCI ED ENTI SOSTENITORI

Il numero dei soci è illimitato.
Possono fare domanda di ammissione in qualità di socio del Consorzio:
a) i produttori di asparago di Badoere I.G.P., intesi sia come persone fisiche sia come persone giuridiche, con terreni di produzione ubicati nella zona di tutela di cui all’art. 4;
b) i confezionatori dell’asparago di Badoere I.G.P., i quali dispongano di magazzino di condizionamento nella stessa zona di tutela.
c) In qualità di Enti Sostenitori gli Enti e Istituti Pubblici, le Fondazioni, le Associazioni, i Consorzi e altre organizzazioni aventi finalità e/o interessi complementari o di settore.
Gli Enti Sostenitori non hanno gli obblighi dei soci, non detengono capitale sociale e possono partecipare all’Assemblea dei soci senza diritto di voto. Gli Enti Sostenitori saranno registrati in una apposita sezione del libro soci.
ART. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE
Chiunque appartenga alle categorie ai sensi del precedente art. 5, può presentare domanda di adesione al Consorzio. La domanda, in forma scritta, dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione e contenere la dichiarazione del richiedente di conoscere e rispettare tutti gli obblighi e doveri che derivano dalla qualità di consorziato, e ad osservare in particolare tutte le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere del Consiglio di Amministrazione e
dell’Assemblea. La domanda deve inoltre contenere l’impegno al versamento della quota di adesione e degli altri contributi previsti, nonché documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione.
Nelle domande presentate dalle società e dagli Enti Sostenitori deve venire indicata la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e l’organo che ne ha autorizzato la presentazione con gli estremi della relativa delibera. Detta delibera deve essere allegata in copia alla domanda
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda.
La qualità di consorziato si acquisisce con l’iscrizione al libro soci conseguente alla delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7
OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I Consorziati, tranne quelli di cui all’art 5 lettera c),hanno l’obbligo;
1) di osservare lo Statuto i regolamenti del Consorzio nonché ogni decisione adottata dagli organi consortili;
2) di versare la quota di ammissione stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
3) di versare il contributi annuali ed eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea;
4) di rispettare scrupolosamente il disciplinare di produzione;
5) di consentire i controlli che saranno disposti da parte del Consorzio attraverso propri agenti vigilatori riconosciuti dal MIPAAF nonché le ispezioni degli Organismi e autorità preposte all’accertamento del rispetto degli obblighi connessi alla produzione dell’asparago di Badoere I.G.P.
In caso di violazione degli obblighi assunti i consorziati saranno tenuti al risarcimento degli eventuali danni subiti sia dal Consorzio sia dagli altri consorziati e saranno altresì sottoposti alle sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Fatta salva ogni azione legale nei riguardi del socio che venga meno ai suoi doveri verso il Consorzio, o che non abbia adempiuto a tutti gli impegni assunti od abbia trascurato l’osservanza dello Statuto Consortile, del Disciplinare di produzione dell’asparago di Badoere I.G.P. o in qualunque altro modo abbia nociuto al Consorzio o al suo funzionamento, il Consiglio di Amministrazione applicherà in relazione alla gravità della violazione uno dei seguenti provvedimenti:
◦ deplorazione scritta;
◦ sospensione fino al termine massimo di un anno dai diritti sociali;
◦ nei casi di recidiva su violazioni di particolare gravità l’esclusione dal Consorzio
Il consorziato inadempiente sarà inoltre sottoposto al regime sanzionatorio stabilito dal D. Lgs. n° 297 del 19 novembre 2004.

ART. 8
DIRITTI DEI CONSORZIATI

L’appartenenza al Consorzio dà diritto a ciascun Consorziato:
a) ad usare per il prodotto che abbia le prescritte caratteristiche il marchio consortile;
b) ad usufruire dei servizi predisposti per i consorziati;
c) ad ottenere la tutela della produzione che possieda i requisiti del disciplinare di produzione e sia stata assoggettata ai controlli previsti.
d) a godere di elettorato attivo e passivo nella formazione degli Organi consortili.

ART. 9
CESSAZIONE

La qualifica di consorziato si perde nelle ipotesi di recesso, decadenza ed esclusione.
La perdita della qualifica di consorziato non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi a qualsiasi titolo versati né la liberazione dall’obbligo del versamento dei contributi già maturati o deliberati al momento della perdita della qualifica.
Il recesso è ammesso ed acquista efficacia dalla avvenuta comunicazione al Consiglio di Amministrazione, tuttavia il socio receduto è tenuto a rispettare gli obblighi assunti durante l’esercizio finanziario in corso.
La comunicazione deve essere fatta a mezzo raccomandata a.r.
La decadenza e l’esclusione del consorziato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa diffida, al consorziato che abbia perso i requisiti necessari all’appartenenza al Consorzio, che abbia cessato la produzione, che non abbia prodotto asparagi di Badoere I.G.P. per tre anni consecutivi senza giustificato motivo, che sia stato dichiarato fallito oppure che non abbia versato le quote associative per più di due esercizi finanziari e nel caso previsto dal precedente art. 7.

ART. 10
MORTE DEL SOCIO

Nel caso di morte di un socio, gli eredi possono recedere dal Consorzio.
La cessione dell’azienda per atto tra vivi deve essere notificata al Consorzio entro tre mesi. L’acquirente può subentrare nella posizione di socio del Consorzio, sempre che il Consiglio di Amministrazione dia a ciò il proprio benestare.

ART. 11
REGISTRO CONFERIMENTO BOLLINI E FASCETTE CONFEZIONATRICI

Il Consorzio, in collaborazione con l’Organismo di Controllo della I.G.P., detiene un registro nel quale annota il numero di bollini numerati e di fascette consegnate ai consorziati aventi diritto per il confezionamento dell’Asparago di Badoere I.G.P. La richiesta dei quantitativi di bollini e fascette confezionatrici deve essere comunicata da parte del consorziato aderente al piano dei controlli della I.G.P. sia al Consorzio sia all’Organismo Certificatore. Il registro è messo a disposizione degli Organi di Controllo per la opportune verifiche sulle quantità prodotte dai consorziati e sul corretto utilizzo dei bollini e delle fascette confezionatrici.

TITOLO IV – ORGANI DEL CONSORZIO ART. 12
ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) i Revisori dei Conti;

ART. 13
L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dalla Assemblea stessa. La nomina del segretario, che può essere scelto anche tra i consorziati, sarà fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Le deliberazione dell’Assemblea devono risultare a verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Nei casi previsti dalla legge il verbale verrà redatto da un notaio.
Tutte le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo che l’Assemblea non decida diversamente. L’Assemblea generale è ordinaria o straordinaria.
In sede ordinaria l’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione può convocare l’Assemblea in sede straordinaria ogni qualvolta lo ritenga utile alla gestione del Consorzio e deve farlo quando ne sia richiesto dal Collegio dei Revisori o dai Consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti totali.
La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo avviso scritto ai Consorziati precisando l’elenco delle materie da trattare, da recapitare almeno otto giorni prima dell’adunanza. Nell’avviso deve essere indicata la data dell’eventuale seconda convocazione, da effettuarsi non meno di 24 ore dopo la prima convocazione.
Fanno parte dell’Assemblea tutti i soci del Consorzio. E’ ammesso l’istituto della delega. Sono riservate all’Assemblea ordinaria le seguenti competenze:
a) la determinazione delle direttive generali e di programmazione dell’attività del Consorzio;
b) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, attribuendo agli stessi un eventuale compenso e/o rimborso spese;
c) la nomina del Collegio dei Revisori dei conti attribuendo agli stessi un eventuale compenso e/o rimborso spese;
d) l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
e) l’approvazione dei regolamenti consortili e loro eventuali modifiche da sottoporre all’approvazione da parte del MIPAAF;
f) ogni altro oggetto che non rientri, nella competenza dell’Assemblea straordinaria. Sono riservate all’Assemblea straordinaria le seguenti competenze:
a) l’approvazione di eventuali modifiche dello Statuto con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, da sottoporre all’approvazione da parte del MIPAAF;
b) la proroga della durata del Consorzio con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti;
c) lo scioglimento anticipato del Consorzio che potrà essere approvato con la medesima maggioranza, con nomina dei liquidatori e conferimento agli stessi dei necessari poteri.

ART. 14 RAPPRESENTATIVITA’

Hanno diritto di voto tutti i consorziati che appartengono alle categorie di cui all’art. 5 lettera a) e b).
Ogni socio ha diritto di voto per le categorie rappresentate proporzionalmente alla quantità di Asparago di Badoere I.G.P. prodotto e/o confezionato rispetto alla quantità complessiva di Asparago di Badoere certificato I.G.P. dall’Organismo di Controllo.
Per ciascuna categoria i voti sono rapportati secondo quanto previsto dal DM 61414/2000 ed eventuali successive modificazioni o integrazioni, e precisamente: 66% dei voti alla categoria “produttori”; 34 % dei voti alla categoria “confezionatori” se tutte le ditte appartenenti alla filiera produttiva di Asparago di Badoere I.G.P. sono associate al Consorzio.
Le percentuali sopra indicate si riducono proporzionalmente, limitatamente ad ogni singola categoria, nel caso di mancata adesione al Consorzio di parte dei soggetti della filiera.
I dati necessari al calcolo dei citati valori sono annualmente forniti al Consorzio dall’Ente Certificatore e sulla base di questi vengono calcolati dal Consorzio prima dell’Assemblea i valori di voto dei singoli soci, il cui totale viene rapportato a 100%
I consorziati possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio della stessa categoria. Ogni intervenuto può rappresentare per delega al massimo un consorziato.
Gli enti collettivi consorziati hanno diritto di intervenire all’Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante o altro membro dell’organo amministrativo o dipendente.

ART. 15
RIUNIONI DELL’ASSEMBLEA

Le Assemblee tanto in sede ordinaria che straordinaria sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti e deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei voti presentati o rappresentati.

ART. 16
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea, composto da membri scelti tra i Soci.
L’Assemblea ne determina il numero, che va da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri. Nell’elezione del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea assicurerà che le categorie dei soci siano rappresentate, salvo gli opportuni arrotondamenti, con la stessa proporzione dei valori di voto assembleare.
La durata in carica dei Consiglieri è di 3 anni; i consiglieri uscenti sono rieleggibili.
Nel caso venisse a mancare nel corso del suo mandato un consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione con un membro della medesima categoria, la cooptazione è sottoposta a ratifica alla prima Assemblea utile. Il consigliere così nominato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.
La convocazione è fatta tramite lettera o e-mail indicante le materie da trattare ed in modo che i Consiglieri ed i Revisori dei Conti siano informati almeno otto giorni prima della riunione.
In casi urgenti è ammessa la convocazione con telegramma o telefax spedita almeno due giorni prima della riunione.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati con diritto di parola, ma non di voto, i rappresentanti degli Enti Sostenitori di cui all’art. 5 punto c) ed esperti di settore individuati di volta in volta dal Presidente.
Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.
Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; nelle votazioni palesi a parità di voti, prevale il voto del Presidente.
I membri del Consiglio che non partecipano alla riunione, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Competenze del Consiglio di Amministrazione:
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, ed in particolare sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi del Consorzio, ad eccezione di quelle riservate all’Assemblea dei soci.
In particolare il Consiglio di Amministrazione
a) programma l’attività del Consorzio e predispone i bilanci consuntivo e preventivo;
b) propone le quote di adesione al Consorzio, i contributi straordinari e i contributi annuali da ripartire tra i soggetti della filiera, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e, se richiesto, del MIPAAF;
c) esercita l’ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quanto riservato dallo Statuto all’Assemblea ed agli altri organi del Consorzio.
d) Delibera in merito all’ammissione, recesso, decadenza ed eventuale esclusione dei soci;
e) determina le sanzioni da applicare ai soci in caso di infrazioni e inadempienze.
f) convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
g) nomina il Presidente e Vicepresidente;
h) assume e licenzia il personale stabilendone mansioni, retribuzioni e inquadramento;
i) istituisce Comitati e Commissioni con funzioni consuntive e di proposta;
l) propone modifiche al Disciplinare di Produzione da sottoporre agli Enti competenti;
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare specifici compiti al Presidente, Vicepresidente o a uno o più consiglieri.

ART. 17
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Consiglio elegge a maggioranza semplice nel proprio seno, con votazione segreta se richiesto dalla maggioranza dei consiglieri, un Presidente e un Vice Presidente, nomina anche un segretario per la redazione dei verbali, che può essere estraneo al Consiglio.
Il Presidente dura in carica tre anni, sempre che non perda la qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio; a lui, pertanto, compete la firma dei contratti, della corrispondenza e degli atti.
Può delegare la firma per materie determinate al Vice Presidente o, in caso di assenza di questi, ad un Consigliere designato dal Consiglio di volta in volta.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, in caso di assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio di volta in volta.

ART. 18
I REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti, in numero di tre effettivi e due supplenti, sono nominati dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi possono essere scelti anche fra estranei al Consorzio. Il presidente dei revisori dei conti deve essere iscritto all’albo dei revisori dei conti.

TITOLO V – FONDO CONSORTILE. CONTRIBUTI ANNUALI ESERCIZIO CONSORTILE E RENDICONTO CONSUNTIVO

ART. 19 PATRIMONIO
Il fondo comune del Consorzio è formato dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di terzi dovessero entrare in proprietà del Consorzio nonché dalle quote di capitale sociale.

ART. 20 RISORSE DI GESTIONE

Alle necessità di gestione si provvede con:
a) i contributi annuali, di cui a) e b) dell’art. 21 che i soci versano al Consorzio nella misura periodicamente stabilita dall’Assemblea ordinaria;
b) dalle eventuali rendite del fondo comune;
c) dagli eventuali contributi di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
d) dagli eventuali contributi straordinari approvati dall’Assemblea straordinaria;
e) da eventuali proventi derivanti da servizi resi ai consorziati.

ART. 21
CONTRIBUTI ANNUALI

I Consorziati debbono versare annualmente al Consorzio, nella misura ed entro il termine che verrà stabilito annualmente dall’Assemblea dei Consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione:
a) un contributo associativo stabilito annualmente dall’Assemblea;
b) un contributo annuale specifico per la gestione dell’attività di tutela, promozione, valorizzazione e cura generale della I.G.P. L’entità di tale contributo è determinata, con delibera dell’Assemblea generale, in maniera proporzionale alla quantità di prodotto controllato e certificato dall’Organismo di Controllo e dovrà seguire i criteri previsti dal DM MIPAAF n° 410 del 12/09/2000 ed eventuali successive modificazioni.

ART. 22
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’esercizio sociale del Consorzio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.
Il bilancio consta in due parti: il rendiconto della gestione ed il conto patrimoniale, che devono essere redatti con criteri di prudenzialità e di sana contabilità.

TITOLO VI – LIBRI OBBLIGATORI

ART. 23
LIBRI SOCIALI

Sono libri obbligatori del Consorzio:
a) il libro dei consorziati;
b) il libro delle adunanze dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
d) il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VII – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

ART. 24
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

In caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea con maggioranza di cui all’art. 15, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Il fondo comune netto risultante dal bilancio di liquidazione va ripartito tra i consorziati, iscritti nel libro soci al momento della liquidazione, in proporzione ai versamenti degli stessi effettuati durante la loro appartenenza al Consorzio.
Nel caso che il fondo comune non sia sufficiente per le passività e per le spese di liquidazione del Consorzio, il residuo passivo graverà pro quota sul Consiglio di Amministrazione se la decisione è stata presa senza avvisare l’Assemblea, su tutti i soci se la decisione è stata approvata da tutta l’Assemblea.

ART 25 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espresso nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge in materia.

RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 526 DEL 21/12/1999 ART 14 “riconoscimento Consorzi di Tutela” DM 61413 E 61414 DEL 12/04/2000 “criteri di rappresentatività Consorzi” DM 12/04/2000 collaborazione Consorzi vigilanza IGP
DL 19/11/2004 n° 297 sanzioni DM 01/12/05 sanzioni

Di seguito puoi scaricare il file PDF dello statuto del Consorzio dell’Asparago di Badoere






Resta informato sulle attività!

Iscriviti alla newsletter​